Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione di esame, composta da un numero di componenti  non
superiore a cinque, di provata esperienza nelle materie  di  esame  e
scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari,
magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei  Conti,  avvocati
dello  Stato  o  avvocati  del  libero  foro,  sara'  successivamente
nominata, su  proposta  del  Comitato  di  Presidenza,  con  apposita
deliberazione   dell'Assemblea   Plenaria.   La   presidenza    della
Commissione  sara'  attribuita  ad   un   magistrato   ordinario   di
valutazione di professionalita' non superiore alla quinta. Almeno  un
terzo dei posti di componente, ai  sensi  dell'art.  57  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sara' comunque riservato  alle  donne,  salvo  motivata
impossibilita'.  Qualora  se  ne  ravvisi  la  necessita',  nel  caso
previsto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994,  n.  487,  e
successive modificazioni ed integrazioni, si procede all'integrazione
della commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la  medesima
deliberazione il C.S.M. nominera'  il  segretario  della  commissione
esaminatrice,  scelto  tra  i  suoi  stessi   impiegati,   inquadrato
nell'Area dei funzionari amministrativi.