Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione di esame, composta da un numero di componenti non superiore a cinque, di provata esperienza nelle materie di esame e scelti preferibilmente tra docenti universitari, magistrati ordinari, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, avvocati dello Stato o avvocati del libero foro, sara' successivamente nominata, su proposta del Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell'Assemblea Plenaria. La presidenza della Commissione sara' attribuita ad un magistrato ordinario di valutazione di professionalita' non superiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sara' comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilita'. Qualora se ne ravvisi la necessita', nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, si procede all'integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni. Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominera' il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrato nell'Area dei funzionari amministrativi.