Art. 6 Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli, 40 punti per la prova scritta e 40 per la prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 24 punti nella prova scritta. La prova orale si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 24 punti.