Art. 6 
 
 
    Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi 
 
 
    Il concorso si svolge per titoli ed  esami.  La  valutazione  dei
titoli e' effettuata dopo la prova scritta e  prima  che  si  proceda
alla correzione dei relativi elaborati. 
    La commissione esaminatrice ha a disposizione  10  punti  per  la
valutazione dei titoli, 40 punti per la prova scritta  e  40  per  la
prova orale. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
un punteggio non inferiore a 24 punti nella prova scritta.  La  prova
orale si intende superata se il candidato  riporta  un  punteggio  di
almeno 24 punti.