Art. 7 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    Le categorie di titoli valutabili e i relativi  punteggi  massimi
attribuibili sono i seguenti: 
      a) diploma di laurea specialistica o conseguito nel  previgente
ordinamento universitario: punti 10; 
      b) diploma di laurea triennale oppure di 1° livello: punti 5. 
    I  titoli  e  le  pubblicazioni  prodotti  in  copia  autenticata
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'  apposta  in
calce  alla  copia  stessa,  devono  essere,  previa   scansionatura,
allegati alla domanda. 
    I titoli eventualmente spediti  separatamente  dalla  domanda,  a
mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi  dell'art.  3,
saranno presi in considerazione solo se inoltrati  entro  il  termine
utile per la presentazione delle domande.