Art. 7 Valutazione dei titoli Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario: punti 10; b) diploma di laurea triennale oppure di 1° livello: punti 5. I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' apposta in calce alla copia stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda. I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a mezzo Posta Elettronica Certificata personale ai sensi dell'art. 3, saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.