Art. 7 
 
 
    I  possessori  dei  titoli   conseguiti   secondo   l'ordinamento
previgente  alla   riforma   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi  decreti  attuativi,  svolgono  le  prove
degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.