Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato   nel   citato   portale,    dovra'    essere    compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    I candidati che alla data di  presentazione  della  domanda  sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa  copia
per immagini (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    La  domanda  di  partecipazione  potra'  essere  presentata   per
soltanto uno dei ruoli e dei corpi di cui al precedente art. 1, comma
1. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale,  scegliere  il  concorso  al
quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la  domanda  di
partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza  della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Per esigenze tecniche connesse con  la  possibilita'  offerta  ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione  dichiarazioni
sostitutive atte  a  dimostrare  il  possesso  di  titoli  di  merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui  al  successivo  art.
12, il  sistema  consente  il  salvataggio  in  locale  (sul  PC  del
concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia,
riportante la filigrana «DA INVIARE TELEMATICAMENTE», non puo' essere
utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite  il
portale. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni  allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono  allegare/da  allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equipollenza
del  titolo  di  studio  posseduto  a   quello   richiesto   per   la
partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute      (ad      es.:      master.pdf,       equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta  acquisizione.  Tale  messaggio,  valido  come  ricevuta  di
presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di  esibirlo,  all'occorrenza,  all'atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio  della
domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una  copia  della
stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, l'amministrazione  si  riserva
di posticipare il termine di scadenza per un numero di giorni pari  a
quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande  sara'
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it/concorsi  e
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa,  secondo
quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line  del  portale  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
4 della legge 8 marzo 1989, n. 101  e  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti  che
ne facciano espressa richiesta potranno sostenere  nel  primo  giorno
feriale  successivo  le  prove  previste  nei  giorni  di  festivita'
religiose ebraiche rese note annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'interno. In caso di  impossibilita'  materiale  o  giuridica  di
svolgimento differito delle prove per i concorrenti che  ne  facciano
richiesta, queste saranno fissate  per  tutti  i  concorrenti  in  un
giorno che non coincida con quello di riposo  sabbatico  o  di  altre
festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo,  il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. L'Accademia navale potra' chiedere la regolarizzazione  delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.