Art. 3 Requisito specifico per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il possesso del seguente requisito specifico: 1) Diploma di Laurea in Ingegneria elettrica o in Ingegneria meccanica o ingegneria industriale conseguito secondo le modalita' anteriori all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999; - ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 9 e 10; - ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del D.M. n. 270/2004, appartenente ad una delle seguenti classi: L-8 e L-9; - ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalita' successive all'entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 29/S e 31/S, 36/S; - ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalita' di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi:LM-25, LM-26, LM-28 e LM-33. Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatizzata dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonche' sul sito Web di Ateneo. L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.