Art. 8 Borse di studio Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso di dottorato, secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a concorrenza delle disponibilita', una borsa di studio nel numero previsto dall'allegato A. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attivita' previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal successivo art. 11, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica fino alla durata prevista del corso di Dottorato. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero. A decorrere dal secondo anno, e per ogni anno fino alla durata prevista del corso, a ciascun dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita' dell'istituzione, per gli stessi fini. I dottorandi assegnatari della borsa di studio non possono fruire di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane e straniere che il Collegio dei Docenti, con esplicita delibera, ritiene utili ad integrare l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita' di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite e' abrogato. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita' clinico-assistenziale. La borsa di studio del Dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso ovvero il provvedimento di esclusione emanato dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca o false dichiarazioni, comportano la revoca della borsa. Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori del concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal bilancio dell'Ateneo.