Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso  di  dottorato,
secondo l'ordine definito  nelle  rispettive  graduatorie  e  fino  a
concorrenza delle disponibilita', una  borsa  di  studio  nel  numero
previsto dall'allegato A. Le borse di studio hanno durata  annuale  e
sono rinnovate a condizione che il  dottorando  abbia  completato  il
programma delle attivita' previste per l'anno precedente,  verificate
secondo le procedure stabilite dal successivo art. 11, fermo restando
l'obbligo di  erogare  la  borsa  a  seguito  del  superamento  della
verifica fino alla durata prevista del corso di Dottorato. 
    L'importo annuale della borsa di studio e' di  Euro  13.638,47  e
deve intendersi al lordo  degli  oneri  previdenziali  a  carico  del
dottorando. Tale importo e' incrementato nella misura massima del  50
per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se
il dottorando e' autorizzato dal  Collegio  dei  Docenti  a  svolgere
attivita' di ricerca all'estero. 
    A decorrere dal secondo anno, e per ogni anno  fino  alla  durata
prevista del corso, a ciascun dottorando e' assicurato,  in  aggiunta
alla borsa e nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  esistenti  nel
bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente,  un  budget
per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero  adeguato  rispetto
alla tipologia di corso e comunque di importo non  inferiore  al  10%
dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non  e'  valutato
positivamente ai fini del rinnovo della  borsa,  ovvero  rinuncia  ad
essa,   l'importo   non   utilizzato   resta   nella   disponibilita'
dell'istituzione, per gli stessi fini. 
    I dottorandi assegnatari della borsa di studio non possono fruire
di altre borse di  studio,  tranne  quelle  concesse  da  istituzioni
italiane e straniere che  il  Collegio  dei  Docenti,  con  esplicita
delibera, ritiene utili ad integrare l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei dottorandi. 
    I dottorandi, quale  parte  integrante  del  progetto  formativo,
possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e  senza
che cio' comporti alcun incremento della borsa di  studio,  attivita'
di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale
nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in  ciascun
anno accademico, attivita' di didattica integrativa. 
    Trascorso il terzo anno di Dottorato il  limite  e'  abrogato.  I
dottorandi  di  area   medica   possono   partecipare   all'attivita'
clinico-assistenziale. 
    La borsa di studio  del  Dottorato  di  ricerca  e'  soggetta  al
versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione  separata  ai
sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e
successive  modificazioni,  nella  misura  di  due  terzi  a   carico
dell'amministrazione  e  di  un  terzo  a  carico  del  borsista.   I
dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi. 
    Alle dottorande si  applicano  le  disposizioni  a  tutela  della
maternita' di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  12  luglio  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. 
    La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso ovvero  il
provvedimento di esclusione  emanato  dal  Rettore  su  proposta  del
Collegio  dei  Docenti  per  gravi  inadempienze  nello   svolgimento
dell'attivita' di ricerca o false dichiarazioni, comportano la revoca
della borsa. 
    Nel caso di borse  di  studio  non  assegnate  ai  vincitori  del
concorso, le stesse verranno attribuite ai  candidati  idonei  aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. 
    Nel caso in cui, per mancanza  di  candidati  idonei,  non  venga
effettuata la  suddetta  riassegnazione,  i  fondi  previsti  saranno
gestiti dal bilancio dell'Ateneo.