Art. 5 
 
 
             Titoli di preferenza e criteri di priorita' 
 
 
    1. Costituiscono titoli di preferenza, ai fini  della  formazione
della graduatoria,  l'esercizio  effettivo,  anche  pregresso,  delle
attivita' e funzioni relative alle qualifiche  e  categorie  previste
dall'art. 63, comma 3, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, come riportate all'art. 2, comma 3, del presente bando. 
    2.  Al  riguardo,  si  precisa,  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio, che: 
      a) per l'esercizio delle attivita'  e  funzioni  di  magistrato
ordinario, contabile o amministrativo, di avvocato  dello  Stato,  di
magistrato  onorario,  di  avvocato,   di   notaio,   di   professore
universitario in materie giuridiche di prima e seconda  fascia  e  di
ricercatore universitario in materie giuridiche sono attribuiti: 
        punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a  sei
mesi di  effettivo  esercizio  delle  attivita'  e/o  funzioni  anche
cumulabili se riferiti a periodi differenti, fino ad  un  massimo  di
punti: 20.00; 
      b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: 
        punti: 2.00 per l'esercizio di  funzioni  giurisdizionali  di
appello o di cassazione per piu' di tre anni; 
        punti: 2.00 per  l'esercizio  esclusivo  o  prevalente  delle
funzioni di magistrato, anche onorario, in  materia  civile  e/o  del
lavoro per almeno cinque anni; 
        punti: 1.00 per l'esercizio  della  professione  di  avvocato
cassazionista per almeno un biennio; 
        punti: 1.00 per  l'esercizio  esclusivo  o  prevalente  della
professione forense in materia civile e/o  del  lavoro  negli  ultimi
cinque anni; 
        punti: 1.00  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  professore
universitario o di ricercatore universitario  in  materie  giuridiche
civilistiche e/o del lavoro; 
        punti: 0.25 per l'esercizio dell'attivita' di  professore  di
ruolo negli istituti superiori statali in materie giuridiche; 
      c) a parita' di punti e' riconosciuta preferenza ai fini  della
nomina  agli  avvocati  iscritti  all'albo  rispetto  agli   avvocati
cancellati dall'albo da non piu' di tre anni e, in caso di  ulteriore
parita', a coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno  cinque
anni di iscrizione all'albo. 
    3. Ove non risulti dirimente  l'applicazione  dei  criteri  sopra
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 
    4.  Sono  presi  in  considerazione  e  valutati  ai  fini  della
formazione  della  graduatoria  i  titoli  di  preferenza   posseduti
dall'aspirante non oltre la data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di nomina.