Art. 5 Titoli di preferenza e criteri di priorita' 1. Costituiscono titoli di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria, l'esercizio effettivo, anche pregresso, delle attivita' e funzioni relative alle qualifiche e categorie previste dall'art. 63, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come riportate all'art. 2, comma 3, del presente bando. 2. Al riguardo, si precisa, ai fini dell'attribuzione del punteggio, che: a) per l'esercizio delle attivita' e funzioni di magistrato ordinario, contabile o amministrativo, di avvocato dello Stato, di magistrato onorario, di avvocato, di notaio, di professore universitario in materie giuridiche di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario in materie giuridiche sono attribuiti: punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo esercizio delle attivita' e/o funzioni anche cumulabili se riferiti a periodi differenti, fino ad un massimo di punti: 20.00; b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi: punti: 2.00 per l'esercizio di funzioni giurisdizionali di appello o di cassazione per piu' di tre anni; punti: 2.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di magistrato, anche onorario, in materia civile e/o del lavoro per almeno cinque anni; punti: 1.00 per l'esercizio della professione di avvocato cassazionista per almeno un biennio; punti: 1.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente della professione forense in materia civile e/o del lavoro negli ultimi cinque anni; punti: 1.00 per l'esercizio dell'attivita' di professore universitario o di ricercatore universitario in materie giuridiche civilistiche e/o del lavoro; punti: 0.25 per l'esercizio dell'attivita' di professore di ruolo negli istituti superiori statali in materie giuridiche; c) a parita' di punti e' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo rispetto agli avvocati cancellati dall'albo da non piu' di tre anni e, in caso di ulteriore parita', a coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'albo. 3. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri sopra enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 4. Sono presi in considerazione e valutati ai fini della formazione della graduatoria i titoli di preferenza posseduti dall'aspirante non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina.