Art. 4 
 
 
                       Iscrizione nell'elenco 
 
 
    1. Il conseguimento della qualifica e' disposto con provvedimenti
del Ministero e da' luogo all'inserimento in  apposito  elenco,  reso
accessibile a tutti gli interessati, utile a dimostrare  il  possesso
della qualifica a ogni effetto  di  legge.  Alla  tenuta  dell'elenco
provvede il Ministero  medesimo,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.