Art. 4 Iscrizione nell'elenco 1. Il conseguimento della qualifica e' disposto con provvedimenti del Ministero e da' luogo all'inserimento in apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, utile a dimostrare il possesso della qualifica a ogni effetto di legge. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.