Art. 14 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso art. 7. 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  19
dicembre   2014,   con   avviso   disponibile   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il  Pubblico
della Guardia di Finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma  (numero
verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a   presentarsi   per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e,  se
idonei,  all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  secondo  il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.