Art. 18 Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera 1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 4. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta. 4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi. 6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e' sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalita' indicate in allegato 7. 9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso art. 7. 10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta, determinato secondo le modalita' di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; c) 0,75 per i voti superiori a 26. 11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato ad ogni candidato. 12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.