Art. 10 
 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. 
    2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o
le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnati dalla fotocopia di un  documento  di  identita',  devono
essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della  giustizia
- Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della
Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto I, via Arenula n. 70 - 00186
Roma, entro il termine di giorni trenta,  decorrenti  dalla  data  di
notifica della richiesta degli stessi da parte  della  Procura  della
Repubblica competente.