Art. 9 
 
 
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei  titoli  di
                               merito 
 
 
    1. La commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati
da ammettere alla valutazione dei titoli di merito,  sulla  base  del
giudizio o della  votazione  conseguiti  nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: 
      a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
      b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
      c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
      d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro il  limite  di  3.600
unita'. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei
titoli di merito sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.