Art. 14 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda  di  partecipazione  al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alla  prova
orale di cui al precedente articolo  13,  consistera'  in  una  prova
scritta in non piu' di una lingua scelta tra le seguenti: l'albanese,
l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola, la
tedesca e  la  turca.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a)  non
potranno scegliere per la prova facoltativa  la  lingua  tedesca.  Il
superamento della prova scritta (voto minimo  18/30)  permettera'  di
sostenere  la  successiva  prova  orale  di  lingua.  Tali  prove  si
svolgeranno indicativamente a partire dal  28  maggio  2015,  con  le
modalita' e secondo i programmi stabiliti nel citato Allegato  B  del
bando. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera ed il calendario di convocazione  per  quella  orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 21 maggio 2015, nei  siti  web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it,  nonche'   presso   il
Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale militare,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186,  00143
Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono  0680982935.  Non  saranno  ammesse
nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
    3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara' assegnato
un voto finale in trentesimi pari  alla  media  dei  voti  conseguiti
nella  prova  scritta  ed  in  quella  orale.   A   detta   votazione
corrispondera',  per   ciascuna   lingua,   il   seguente   punteggio
incrementale, utile per la formazione della  graduatoria  di  cui  al
successivo articolo 16: 
      a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca: 
    1) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
    2) da 18/30 a 21/30: 0,20; 
    3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40; 
    4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60; 
    5) da 26,01/30 a 28/30: 1; 
    6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50. 
      b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca: 
    7) da 0/30 a 17,99/30: 0; 
    8) da 18/30 a 21/30: 0,50; 
    9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50; 
    10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50; 
    11) da 26,01/30 a 28/30: 4; 
    12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.