Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2 e del possesso dei titoli di cui all'articolo 16, commi  2
e 4  del  presente  decreto,  il  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  dell'Arma  dei   Carabinieri   potra'   chiedere   alle
Amministrazioni Pubbliche ed agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali  dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte   dai   candidati
risultati  vincitori  del   concorso   medesimo,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emerge la non veridicita' del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
    a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo  armato
dello Stato.