Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova  scritta  di  cui
all'articolo 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata: 
    a) segnalare al Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  -  Ufficio  Concorsi  e
Contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7); 
    b) trasmettere al suddetto Centro: 
    -  copia  della  documentazione  matricolare  e   caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
    - specchio  dimostrativo  del  servizio  effettivamente  prestato
presso  reparti  dell'Arma  dei  Carabinieri,  incluso   il   periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri in  qualita'  di
Allievo. 
    La trasmissione della documentazione di cui alla  lettera  b)  al
Comando Generale dell'Arma dei  Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di
Selezione    e    Reclutamento,    potra'    avvenire     avvalendosi
dell'applicativo  Ge.Do.P.A.  (Gestione  Documentale   Personale   in
Avanzamento). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.