Art. 7 
 
              Approvazione della graduatoria di merito 
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva  riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita'  di  merito,  delle
preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. 
    La graduatoria di merito e' approvata con decreto  del  Direttore
Generale ed e' formata sommando la media  dei  voti  riportati  nelle
prime due prove alla votazione conseguita nella prova orale. 
    La graduatoria e' pubblicata all'Albo Ufficiale  dell'Universita'
degli Studi di Milano - Bicocca e  di  detta  pubblicazione  e'  dato
avviso sulla G.U. - IV^ serie speciale -  Concorsi  ed  Esami.  Dalla
data di pubblicazione decorre il termine per  eventuali  impugnative.
La  graduatoria  ha  una  validita'  di  36  mesi   dalla   data   di
pubblicazione.