Art. 7 Approvazione della graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Direttore Generale ed e' formata sommando la media dei voti riportati nelle prime due prove alla votazione conseguita nella prova orale. La graduatoria e' pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca e di detta pubblicazione e' dato avviso sulla G.U. - IV^ serie speciale - Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validita' di 36 mesi dalla data di pubblicazione.