Art. 3 Test preselettivo La Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - organizza test preselettivi per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 per i quali sia pervenuto un numero di domande di partecipazione superiore alle 2.000 unita'. Il test preselettivo e' articolato in due sezioni che riguardano l'accertamento della conoscenza: 1. delle materie previste per la prova scritta di cui ai programmi allegati; 2. della lingua inglese. Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 70 punti; alla seconda fino ad un massimo di 30 punti. Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintende, per ciascun concorso, un Comitato nominato dalla Banca d'Italia. Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova. I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la prova scritta di cui all'art. 5 i candidati classificatisi nelle: - prime 350 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera A dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 350 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; - prime 200 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera B dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 200 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile; - prime 100 posizioni relativamente al concorso di cui alla lettera C dell'art. 1 - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 100 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. In occasione dello svolgimento del test sono comunicati: - il giorno a partire dal quale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it i risultati conseguiti da ciascun candidato; - il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di cui all'art. 5. I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.