Art. 3 
 
                          Test preselettivo 
 
    La Banca d'Italia -  al  fine  di  assicurare  l'efficacia  e  la
celerita' della procedura selettiva - organizza test preselettivi per
ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 per i quali sia pervenuto  un
numero di domande di partecipazione superiore alle 2.000 unita'. 
    Il test preselettivo e' articolato in due sezioni che  riguardano
l'accertamento della conoscenza: 
      1. delle materie previste  per  la  prova  scritta  di  cui  ai
programmi allegati; 
      2. della lingua inglese. 
    Alla prima sezione viene attribuito fino  ad  un  massimo  di  70
punti; alla seconda fino ad un massimo di 30 punti. 
    Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintende, per
ciascun concorso, un Comitato nominato dalla Banca d'Italia. 
    Il test preselettivo e' corretto in forma anonima  con  l'ausilio
di tecnologia informatica. I criteri di  attribuzione  del  punteggio
per ciascuna risposta esatta,  omessa  o  errata  vengono  comunicati
prima dell'inizio della prova. 
    I candidati sono classificati in ordine decrescente  in  base  al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma  dei  punteggi
conseguiti nelle due sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere  la
prova scritta di cui all'art. 5 i candidati classificatisi nelle: 
      - prime 350 posizioni relativamente al  concorso  di  cui  alla
lettera A dell'art.  1  -  ovvero  fino  all'80%  dei  presenti,  con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in  numero
pari o inferiore a 350 - nonche' gli eventuali ex  aequo  nell'ultima
posizione utile; 
      - prime 200 posizioni relativamente al  concorso  di  cui  alla
lettera B dell'art.  1  -  ovvero  fino  all'80%  dei  presenti,  con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in  numero
pari o inferiore a 200 - nonche' gli eventuali ex  aequo  nell'ultima
posizione utile; 
      - prime 100 posizioni relativamente al  concorso  di  cui  alla
lettera C dell'art.  1  -  ovvero  fino  all'80%  dei  presenti,  con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in  numero
pari o inferiore a 100 - nonche' gli eventuali ex  aequo  nell'ultima
posizione utile. 
    In occasione dello svolgimento del test sono comunicati: 
      - il giorno a partire dal quale  vengono  pubblicati  sul  sito
internet  della  Banca  d'Italia  www.bancaditalia.it   i   risultati
conseguiti da ciascun candidato; 
      - il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta  di
cui all'art. 5. 
    I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo
con  l'indicazione  dell'eventuale  ammissione  alla  prova  scritta,
vengono pubblicati  esclusivamente  sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia www.bancaditalia.it. Tale  pubblicazione  assume  valore  di
notifica ad ogni effetto di legge. 
    Il punteggio conseguito nel test preselettivo non  concorre  alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della  graduatoria
di merito.