Art. 7 Graduatorie Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5, commi 8 e 12. Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. Le Commissioni di cui all'art. 5 compilano le rispettive graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle relative graduatorie di merito e a eventuali titoli di riserva o preferenza (1) , rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda. Ai sensi dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, gli elementi che hanno superato le prove d'esame possono usufruire della riserva di posti nella misura di 2 per la lettera A, di 1 per la lettera B e di 1 per la lettera C, nell'ordine e con precedenza, in taluna delle seguenti categorie: - orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per causa di servizio; - orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in servizio; - orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a domanda per inabilita'. I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva devono farne espressa menzione nella domanda. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro diciotto mesi dalle date di approvazione delle stesse. Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. (1) Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, Parte II, art. 15, comma 3: "Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente."