Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5,  commi  8  e
12. 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. 
    Le  Commissioni  di  cui  all'art.  5  compilano  le   rispettive
graduatorie di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in  base  alle
relative graduatorie di merito e a  eventuali  titoli  di  riserva  o
preferenza (1) , rilevanti per la Banca  d'Italia,  dichiarati  nella
domanda. 
    Ai sensi dell'art. 15/II  del  Regolamento  del  Personale  della
Banca d'Italia, gli elementi che  hanno  superato  le  prove  d'esame
possono usufruire della riserva di posti nella misura  di  2  per  la
lettera A, di 1 per la lettera B e di 1 per la lettera C, nell'ordine
e con precedenza, in taluna delle seguenti categorie: 
      - orfani, vedovi o vedove di dipendenti  della  Banca  deceduti
per causa di servizio; 
      - orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio; 
      - orfani o figli di  ex  dipendenti  della  Banca  cessati  dal
servizio per infortunio o malattia dipendenti da  causa  di  servizio
ovvero a domanda per inabilita'. 
    I candidati che intendono  far  valere  tale  titolo  di  riserva
devono farne espressa menzione nella domanda. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire,  in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro diciotto mesi
dalle date di approvazione delle stesse. 
    Le  graduatorie  finali  sono  pubblicate   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge. 

(1) Ai sensi del Regolamento  del  Personale  della  Banca  d'Italia,
    Parte II, art. 15, comma 3: "Nelle graduatorie  per  l'assunzione
    dei vincitori di pubblici  concorsi  -  salve  in  ogni  caso  le
    precedenze e le preferenze stabilite  da  disposizioni  di  legge
    vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di  preferenza  la
    qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente  o  ex
    dipendente della  Banca  con  riguardo  ai  periodi  di  servizio
    prestato; di orfano, vedovo o vedova di  dipendente  della  Banca
    deceduto per causa di servizio; di orfano,  vedovo  o  vedova  di
    dipendente deceduto in servizio; di orfano  di  pensionato  della
    Banca; di figlio di pensionato o di dipendente."