Art. 6 Titoli Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a venticinque punti, cosi' come di seguito specificato: 1. Titolo di studio fino ad un massimo di 3 punti cosi' ripartito: con votazione 110 e lode punti 3 con votazione da 104 a 110 punti 2 con votazione da 100 a 103 punti 1 2. titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso al concorso fino ad un massimo di punti 2; 3. anzianita' di servizio prestata presso l'Universita' degli Studi di Verona con rapporto di lavoro a tempo determinato ascrivibile alla professionalita' richiesta nel bando fino ad un massimo di punti 8: punti 2 per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi; 4. anzianita' di servizio prestata presso altre amministrazioni, ivi compresa l'Amministrazione Provinciale di Verona, ascrivibile alla professionalita' richiesta nel bando fino ad un massimo di punti 4; punti 1.5 per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi; 5. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenze a corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni od organismi privati ascrivibili alla professionalita' richiesta fino a un massimo di punti 2; 6. Pubblicazioni scientifiche fino a un massimo di punti 6. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. I titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011 (Legge di Stabilita'). I titoli dei quali il candidato chiede la valutazione, debbono essere autocertificati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, modello B, allegata alla domanda e accompagnata dalla copia di un documento di identita'. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive; qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicita' del loro contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.