Art. 6 
 
                               Titoli 
 
    Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo  non
superiore a venticinque punti, cosi' come di seguito specificato: 
    1. Titolo  di  studio  fino  ad  un  massimo  di  3  punti  cosi'
ripartito: 
      con votazione 110 e lode punti 3 
      con votazione da 104 a 110 punti 2 
      con votazione da 100 a 103 punti 1 
    2. titoli di studio ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  per
l'accesso al concorso fino ad un massimo di punti 2; 
    3. anzianita' di servizio  prestata  presso  l'Universita'  degli
Studi  di  Verona  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo   determinato
ascrivibile alla professionalita' richiesta  nel  bando  fino  ad  un
massimo di punti 8: 
      punti 2 per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi; 
    4. anzianita' di servizio prestata presso altre  amministrazioni,
ivi compresa l'Amministrazione  Provinciale  di  Verona,  ascrivibile
alla professionalita' richiesta nel bando fino ad un massimo di punti
4; 
      punti 1.5 per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi; 
    5. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati  a
seguito di frequenze a corsi di formazione professionale  organizzati
da pubbliche amministrazioni od organismi  privati  ascrivibili  alla
professionalita' richiesta fino a un massimo di punti 2; 
    6. Pubblicazioni scientifiche fino a un massimo di punti 6. 
    La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,  e'
effettuata dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento  delle
prove scritte e prima che si proceda  alla  correzione  dei  relativi
elaborati. 
    I titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni  vanno  solo  ed
esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011  (Legge  di
Stabilita'). 
    I titoli dei quali il candidato chiede  la  valutazione,  debbono
essere   autocertificati   nella   dichiarazione    sostitutiva    di
certificazione, modello B, allegata alla domanda e accompagnata dalla
copia di un documento di identita'. 
    L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive;  qualora
dai controlli sopra indicati  emerga  la  non  veridicita'  del  loro
contenuto,  il  dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000.