Art. 3 
 
 
    L'art. 11,  comma  4  del  decreto  dirigenziale  n.  187  del  9
settembre 2014 e' cosi' sostituito: 
      «Le   commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
nel precedente comma, oltre a sottoporre i  candidati  a  una  visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione  dei  dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione  dei  seguenti  accertamenti
specialistici e strumentali: 
        a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
        b) visita oculistica; 
        c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        d) valutazione della personalita' previa somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale
visita psichiatrica; 
        e) accertamenti volti alla verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
        f)  ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e  attitudinali  giudicheranno  inidonei  i
candidati che presentino tatuaggi quando, per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel  sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito alle istituzioni. 
    Potranno risultare idonei agli accertamenti sanitari i  candidati
riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della Difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti sanitari saranno  volti
a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei
seguenti specifici requisiti: 
        1) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile; 
        2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
        3) perdita uditiva: 
          monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
          bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
          monolaterale o bilaterale isolata < =30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e < =35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  Difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto appresso specificato. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Saranno  comunque  giudicati  idonei   i   concorrenti   affetti   da
enzimopatia    da    deficit,    anche    parziale,    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi, con attribuzione del coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare  o  a
seguito  di  uno  degli  accertamenti  di  cui  al  presente   comma,
comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma
apposito foglio di notifica del provvedimento. 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.».