Art. 4 L'art. 11, comma 11 del decreto dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 e' cosi' sostituito: «I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365 giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, alla data di convocazione per gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti: verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; visita medica generale conclusiva. Per i candidati gia' giudicati idonei nell'ambito dello stesso concorso resta valida l'idoneita' attitudinale conseguita. In sede di visita medica generale le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 4. All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo - e lettere f), g), h) e i) (solo per i concorrenti di sesso femminile).».