Art. 4 
 
 
    L'art. 11, comma  11  del  decreto  dirigenziale  n.  187  del  9
settembre 2014 e' cosi' sostituito: 
    «I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365  giorni  a
una selezione psico-fisica prevista nel corso  di  una  procedura  di
reclutamento della Forza Armata, alla data di  convocazione  per  gli
accertamenti  sanitari  devono,  previa  esibizione  del  modulo   di
notifica  di  idoneita'  comprensivo  del   profilo   precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
      verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      visita medica generale conclusiva. 
    Per i candidati gia' giudicati idonei  nell'ambito  dello  stesso
concorso resta valida l'idoneita' attitudinale conseguita. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e  attitudinali  giudicheranno  inidonei  i
candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al
precedente comma 4. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo  completo
- e lettere f), g),  h)  e  i)  (solo  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile).».