Art. 2 
 
 
    L'art. 11, comma 5 del decreto interdirigenziale n.  180  del  12
agosto 2014 e' cosi' sostituito: 
    "Al termine degli  accertamenti  psico-fisici  i  candidati,  per
essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4  giugno  2014.  Saranno
comunque giudicati idonei  i  candidati  affetti  da  enzimopatia  da
deficit, anche  parziale,  di  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi,  con
attribuzione  del   coefficiente   3   o   4   nella   caratteristica
somato-funzionale AV-EI.".