Art. 2 L'art. 11, comma 5 del decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 e' cosi' sostituito: "Al termine degli accertamenti psico-fisici i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti: a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014; b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale VFP 1; c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. Saranno comunque giudicati idonei i candidati affetti da enzimopatia da deficit, anche parziale, di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, con attribuzione del coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI.".