Art. 3 
 
 
    L'art. 12, comma 1 del decreto interdirigenziale n.  180  del  12
agosto 2014 e' cosi' sostituito: 
    "I candidati sono, altresi', sottoposti, a cura della commissione
di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera   c),   agli   accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(test di ragionamento ed eventuale colloquio attitudinale),  volte  a
valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  al  fine
di un positivo inserimento nella Forza Armata nello specifico  ruolo.
Tale valutazione sara' svolta  in  base  alle  modalita'  specificate
nelle    direttive    della    Forza    Armata    vigenti    all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti attitudinali.".