Art. 3 L'art. 12, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 180 del 12 agosto 2014 e' cosi' sostituito: "I candidati sono, altresi', sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test di ragionamento ed eventuale colloquio attitudinale), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nella Forza Armata nello specifico ruolo. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti attitudinali.".