Art. 2 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
    a) i magistrati ordinari  nominati  a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato diciotto mesi  di  tirocinio  conseguendo
una valutazione positiva di idoneita'; 
    b) gli avvocati dello Stato e  i  procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
    c)  i  magistrati  militari   di   tribunale   e   i   magistrati
amministrativi; 
    d) gli avvocati  iscritti  nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
    e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
il personale docente di  ruolo  delle  Universita'  e  i  ricercatori
confermati di materie giuridiche,  i  dipendenti  dei  due  rami  del
Parlamento  e  del  Segretariato  generale  della  Presidenza   della
Repubblica, i funzionari degli organismi  comunitari.  In  ogni  caso
deve trattarsi di  soggetti  assunti  attraverso  concorsi  pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al  termine  di  un
corso universitario di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni  funzionali  per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma  di  laurea
con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  anche  complessiva   nella
qualifica o posizione funzionale. 
    2.  Le  anzianita'  di  cui  al  comma  1  sono  valutate   anche
cumulativamente, prendendo come  requisito  temporale  minimo  quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.