Art. 2 1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale docente di ruolo delle Universita' e i ricercatori confermati di materie giuridiche, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita' anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale. 2. Le anzianita' di cui al comma 1 sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.