Art. 9 1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili, disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente: 1 ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: punti 20; 2 ª ctg - Incarichi ricoperti: punti 4; 3 ª ctg - Titoli di cultura: punti 21; 4 ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: punti 5. 3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle prove scritte. 5. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi.