Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a  cura  delle  competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica. 
    2. L'idoneita' fisica dei candidati di cui al precedente art.  1,
comma  1,  lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito  del   tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. 
    3. Le prove di efficienza fisica  si  svolgeranno  a  cura  delle
competenti  commissioni  e  potranno  prevedere   l'espletamento   di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 
    4. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
    a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica  per
l'atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi  di  cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b)  e  c)),  in  corso  di
validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport. Il documento dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non
antecedente al 1° novembre 2014 e dovra' essere  valido  fino  al  31
ottobre 2015; 
    b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante  l'esito
di test di gravidanza mediante analisi su sangue o  urine  effettuato
entro i termini indicati nelle Appendici al bando per lo  svolgimento
in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. 
    La mancata  presentazione  di  detti  documenti  non  consentira'
l'ammissione della concorrente a sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. 
    5.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito l'Ufficiale medico  presente  [per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a),  il  Dirigente  del  Servizio
Sanitario  del  Centro  di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito  o  il  suo  sostituto],   adottera'   le   conseguenti
determinazioni,  eventualmente  autorizzando  l'effettuazione   delle
prove in altra data. 
    6. Allo stesso modo, i concorrenti che  prima  dell'inizio  delle
prove accusano una  indisposizione,  o  che  si  infortunano  durante
l'esecuzione  di  uno   degli   esercizi,   dovranno   immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 5, adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica  che  perverranno  da
parte di concorrenti che le avranno portate  comunque  a  compimento,
anche se con esito negativo. 
    7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e  6,
otterranno  dalla  commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione di tutte o di  parte  delle  prove  di  efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione) o  con  lettera  raccomandata  o  telegramma  o,  ove
possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per  sostenere
tali prove in altra data. Per il concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d) la riconvocazione  avverra'  esclusivamente  a
mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di  partecipazione.
La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile: 
    a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera a); 
    b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b), con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove
orali; 
    c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d), con il  calendario  di  svolgimento  delle  prove  di  efficienza
fisica. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6  non  trovano  applicazione
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per
il quale si  rimanda  al  successivo  art.  15  e  alle  disposizioni
specifiche contenute nella relativa Appendice. 
    8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati.