Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il 12  maggio  2015,  con  avviso
disponibile sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  o  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  Finanza,  viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alla  prova  di   efficienza   fisica,   all'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale   e   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno  successivo
a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; 
      b) 2° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c)  3°,   4°   e   5°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.