Art. 14 
 
 
Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale 
 
 
    1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in  lungo,  getto
del peso, corsa piana 1000 m; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 3. 
    3.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della   graduatoria   unica   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
      a) da 8,1 a 9 punti 0,10; 
      b) da 9,1 a 10 punti 0,15; 
      c) da 10,1 a 11 punti 0,20; 
      d) da 11,1 a 12 punti 0,25; 
      e) da 12,1 a 13 punti 0,30; 
      f) da 13,1 a 14 punti 0,35; 
      g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1,  lettera  b),  un  certificato  di  idoneita'  all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  Medico  Sportivo
Italiana,  ovvero  a  strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che  esercitano,  in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati  in  medicina  dello
sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato comporta la  non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse non oltre il 15 luglio 2015. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del  15  luglio  2015,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio motivato  ed  insindacabile,
all'eventuale differimento dello stesso  ad  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre il 15 luglio 2015, ferma  restando  la  validita'
degli esiti delle  eventuali  prove  svolte  fino  al  momento  della
comunicazione dell'infortunio subito. 
    11. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    13. L'idoneita' attitudinale  dei  concorrenti  e'  accertata  da
parte della sottocommissione indicata all'art. 6,  comma  1,  lettera
b), secondo le modalita'  tecniche  definite  con  provvedimento  del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    14. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    15. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    16.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    17. I candidati risultati idonei  all'accertamento  attitudinale,
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    18. Il giudizio espresso dalla competente  sottocommissione,  che
e' notificato agli interessati, e' definitivo. 
    19. Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.