Art. 21 
 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti  al
Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per  i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere  concessa  per
la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito
il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Per i militari frequentatori di corso, le  assenze  maturate  per  la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
tetto massimo di  45  giorni  annui  possono,  invece,  fruire  della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente  non  si  presenti  alle
prove orali, per cause dipendenti dalla propria volonta', la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    La partecipazione alle prove concorsuali deve  essere  comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione  o
dal visto sul foglio di licenza. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti.