Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza  fisica
di cui all'art. 14 devono presentare  in  tale  sede  i  certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono ai candidati i titoli  preferenziali  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La   documentazione   presentata   oltre   l'ultimo   giorno   di
effettuazione  della  visita  medica  preliminare  non  e'  presa  in
considerazione. 
    3. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui
all'art.  19,  devono  presentare  o  far  pervenire  al  Centro   di
Reclutamento via delle Fiamme Gialle n.  18,  00122  -  Roma/Lido  di
Ostia,  a  pena  di  decadenza,  entro  30  giorni  dalla   data   di
comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta  al  Ministero
della difesa, con cui, qualora rivestano lo status  di  ufficiale  di
complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiedono di rinunciarvi  per  conseguire  l'ammissione
all'Accademia  della  Guardia  di  finanza  in  qualita'  di  allievo
ufficiale. 
    4. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.