Art. 5 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La documentazione presentata oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica preliminare non e' presa in considerazione. 3. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art. 19, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, chiedono di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni dal momento della restituzione.