IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001,  concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi  per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del   libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza  Armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  Codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare"; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n.  190,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015)"; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  di  preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta  prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per una o
piu' delle specialita'/specializzazioni tra le quali sono ripartiti i
posti messi a  concorso  con  il  presente  decreto,  fosse  ritenuto
compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri  e
con i termini di conclusione della procedura concorsuale; 
    Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non  superiore
a   trenta   volte   quello   dei   posti   previsti   per   ciascuna
specialita'/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli  artt.
625, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  66/2010,  rubricato
"Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183,  rubricato  "Specificita'  delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco", 51, comma 8, ultimo  periodo,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, rubricato  "Programmazione  delle  assunzioni  e  norme
interpretative", e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al  profilo  psico-attitudinale  (artt.  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
artt. 634, 662, 666 e 1035 del  citato  decreto  legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio 2011, n.  14,
punto 51); 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore  generale  per
il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
8 (otto) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei Carabinieri. 
    2.  I  posti   di   cui   al   comma   1   sono   ripartiti   per
specialita'/specializzazione nel modo seguente: 
      a) specialita' psicologia: 4 (quattro) posti, di  cui  1  (uno)
riservato agli Ufficiali in Ferma Prefissata  che  abbiano  prestato,
alla data di scadenza del termine di presentazione delle  domande  di
cui  all'art.  3,  comma  1,  almeno  diciotto  mesi   di   servizio,
comprensivi  di  quelli  del  corso  formativo,  agli  Ufficiali   di
Complemento e agli Ufficiali delle Forze di Completamento, che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Arma dei Carabinieri e 1  (uno)
riservato al coniuge e ai figli  superstiti,  ovvero  ai  parenti  in
linea  collaterale  di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)   del
personale delle Forze Armate  (compresa  l'Arma  dei  Carabinieri)  e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) specialita' sanita' - medicina: 3  (tre)  posti,  di  cui  1
(uno) riservato  agli  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  che  abbiano
prestato, alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di cui all'art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di servizio,
comprensivi  di  quelli  del  corso  formativo,  agli  Ufficiali   di
Complemento e agli Ufficiali delle Forze di Completamento, che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Arma dei Carabinieri e 1  (uno)
riservato al coniuge e ai figli  superstiti,  ovvero  ai  parenti  in
linea  collaterale  di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)   del
personale delle Forze Armate  (compresa  l'Arma  dei  Carabinieri)  e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      c) specialita' telematica  -  specializzazione  informatica:  1
(uno) posto. 
    Per fruire della riserva  dei  posti  non  ha  rilevanza  che  al
termine del servizio di prima  nomina  prestato  senza  demerito  gli
Ufficiali  di  Complemento  dell'Arma  dei  Carabinieri  siano  stati
ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano  stati  collocati
in congedo. 
    3. I posti riservati  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari  idonei,
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria di specialita'/specializzazione. 
    4.  Il  numero  dei  posti  e  la   relativa   ripartizione   per
specialita'/specializzazione di  cui  ai  commi  precedenti  potranno
subire  modificazioni,  fino  alla   data   di   approvazione   della
graduatoria  di  merito,  per  sopravvenute  esigenze  dell'Arma  dei
Carabinieri connesse  alla  consistenza  degli  Ufficiali  del  ruolo
tecnico - logistico. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o   l'incorporamento   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso,  l'Amministrazione  della  Difesa  provvedera'  a  darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione Generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal    caso,    sara'    dato    avviso     nei     siti     internet
"www.persomil.difesa.it/concorsi" e "www.carabinieri.it", definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati.