Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui  al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove  di  efficienza  fisica,
alle quali saranno convocati, indicativamente a partire dal 6  luglio
2015,  mediante  apposito  avviso  consultabile  con   le   modalita'
riportate nell'art. 9, comma 1. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto  Centro  Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento,   a   mezzo   e-mail   (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13.00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3. Le prove di efficienza fisica  saranno  svolte  osservando  le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m)
del decreto del Ministro della difesa 12 gennaio 2001,  citato  nelle
premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way,  in  caso  di  pioggia),
muniti di un documento  d'identita'  in  corso  di  validita'  (oltre
all'originale dovra' essere portata  al  seguito  una  fotocopia  del
documento) e  produrre  il  certificato  di  idoneita'  ad  attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario  Nazionale  (SSN),  che  esercitano  in  tali   ambiti   la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra'  essere  portata  al
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento  dovra'  avere  una
data di rilascio non anteriore  al  1°  gennaio  2015  ovvero  dovra'
essere valido fino al 31 dicembre 2015. La mancata  presentazione  di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal
concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  entro  i
quattro giorni calendariali antecedenti alla  data  di  presentazione
alle prove medesime, per lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo
art.  11,  comma  8.  La  mancata  presentazione  di  detto   referto
comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'esecuzione degli esercizi. 
    5. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal
concorso. 
    Il superamento di tutti gli  esercizi,  invece,  determinera'  il
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,   senza
attribuzione di alcun punteggio.