Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente  art.  6,
comma 1, lettera a) procedera' alla valutazione dei titoli di  merito
dei concorrenti  che  hanno  sostenuto  entrambe  le  prove  scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli  di  merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a  sostenere
le  prove  di  efficienza  fisica,  gli   accertamenti   sanitari   e
attitudinali saranno resi noti  agli  interessati  a  partire  dal  5
maggio 2015, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti,     nei     siti     web     "www.carabinieri.it"      e
"www.persomil.difesa.it", ovvero chiedendo  informazioni  al  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  Relazioni
con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o
al Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  Personale
Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al  precedente
art. 8, i concorrenti potranno  consegnare  eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Con le  stesse  modalita'  potranno  essere
consegnate le  pubblicazioni  tecnico-scientifiche  dichiarate  nella
domanda. Per i militari in servizio o in  congedo  la  documentazione
matricolare  e  caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere  tecnico-scientifico,  solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra'  di  un
punteggio fino a un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: 
      a)  servizio  prestato  presso   Enti/Reparti   dell'Arma   dei
Carabinieri nella specialita' per la quale  si  concorre:  fino  a  1
punto; 
      b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per  la
partecipazione al concorso: fino a 3 punti; 
      c)  diploma  di  specializzazione  in  medicina   del   lavoro,
radiologia,  ortopedia,  cardiologia,  oculistica   o   psicoterapia,
ritenute di preminente interesse istituzionale per l'Amministrazione:
3 punti; 
      d) diplomi di specializzazione diversi da quelli  di  cui  alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master  e  altri  titoli
accademici e tecnici  posseduti  in  aggiunta  al  titolo  di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 1 punto; 
      e) pubblicazioni a  stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea,  di
specializzazione o di  dottorato,  solo  se  consegnate  allegate  in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate  con
le  modalita'  indicate  al  comma  2   (per   quelle   prodotte   in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione  avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli
autori): fino a 1 punto; 
      f) servizio  militare,  con  esclusione  del  periodo  di  leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  Pubblica
Amministrazione: fino a 1 punto. 
    5. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove  scritte.  A
tal fine la commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli
elaborati, procedera' a identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    6. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma  dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -  Ufficio
Concorsi e Contenzioso i nominativi del personale del ruolo Ispettori
dell'Arma dei Carabinieri di eta' superiore  ai  32  anni  dalla  cui
documentazione  caratteristica,  redatta   in   forma   di   rapporti
informativi, sia  stato  rilevato  il  difetto  del  requisito  della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera j). Detto personale sara'  escluso  dal  concorso
dalla Direzione generale per il Personale Militare, indipendentemente
dall'esito delle prove scritte di cui  all'art.  8,  sostenute  prima
della valutazione dei titoli da parte della commissione.