Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6, comma 1, lettera a) procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e attitudinali saranno resi noti agli interessati a partire dal 5 maggio 2015, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con le stesse modalita' potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche dichiarate nella domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un punteggio fino a un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: a) servizio prestato presso Enti/Reparti dell'Arma dei Carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino a 1 punto; b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a 3 punti; c) diploma di specializzazione in medicina del lavoro, radiologia, ortopedia, cardiologia, oculistica o psicoterapia, ritenute di preminente interesse istituzionale per l'Amministrazione: 3 punti; d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 1 punto; e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori): fino a 1 punto; f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una Pubblica Amministrazione: fino a 1 punto. 5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 6. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso i nominativi del personale del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri di eta' superiore ai 32 anni dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera j). Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione generale per il Personale Militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 8, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.