Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione agli  esami  di  idoneita'  i  candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana; 
      2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del 31
dicembre 2014; 
      3) iscrizione nelle liste elettorali; 
      4) idoneita' fisica prevista per  il  personale  marittimo  dal
regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive  modifiche
ed integrazioni; 
      5) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
      6) diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione
conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine utile per  la
presentazione delle domande; 
      7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici  di
una provincia della Repubblica. 
    Salvo quanto  stabilito  al  punto  2)  per  l'eta',  i  suddetti
requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del  termine
utile per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla
sessione d'esami. 
    I candidati che  hanno  conseguito  in  un  paese  comunitario  o
extracomunitario il titolo di studio di cui al punto 5) sono  ammessi
agli esami di  idoneita'  purche'  in  possesso,  in  alternativa  al
requisito di cui al punto 6),  del  provvedimento  di  riconoscimento
adottato ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre  2007
o del decreto del Presidente della Repubblica n. 394  del  31  agosto
1999 e rilasciato da questa Amministrazione da almeno  2  (due)  anni
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    Con provvedimento motivato l'amministrazione  puo'  disporre,  in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
-  cui,  pertanto,  i  candidati  vengono  ammessi  con   riserva   -
l'esclusione dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.