Art. 5 Prove di esame e modalita' di svolgimento Gli esami si articoleranno - secondo il programma di cui al successivo art. 6 del presente decreto - in due prove scritte, in quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua straniera. Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 19 giugno 2015 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove scritte. Le due prove scritte, che potranno anche consistere in appositi quesiti a risposta multipla e/o sintetica, avranno una durata predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non superiore a otto ore. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Per gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali sara' data comunicazione, all'indirizzo indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata con almeno venti giorni di anticipo, del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle. Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Le prove pratiche si svolgono con modalita' anche semplificate e simulate predeterminate dalla Commissione che mettera' a disposizione dei candidati le apparecchiature ed i materiali eventualmente necessari. Non e' consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri. Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione appositamente delegati a riferire sulle capacita' e abilita' di ciascun candidato. La Commissione, sulla base del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto. Sono ammessi al colloquio ed alle prove di lingua straniera i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica. Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della Salute - o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con il punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame. La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti riportati nelle prove di lingua. Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si osservano - ove applicabili, tenuto conto della natura non concorsuale della procedura - le disposizioni degli articoli dal decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.