Art. 5 
 
 
              Prove di esame e modalita' di svolgimento 
 
 
    Gli esami si articoleranno -  secondo  il  programma  di  cui  al
successivo art. 6 del presente decreto - in  due  prove  scritte,  in
quattro prove pratiche, in un colloquio ed in  due  prove  di  lingua
straniera. 
    Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 19 giugno 2015
verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della ubicazione dei
locali in cui si effettueranno le prove  scritte.  Gli  aspiranti  si
presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami,  senza
altro preavviso o invito,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
predetta Gazzetta Ufficiale. 
    Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile  fissare  il
calendario  d'esame,  nella   medesima   Gazzetta   Ufficiale   sara'
comunicato  il  rinvio  a   successiva   Gazzetta   Ufficiale   della
pubblicazione del calendario delle prove scritte. 
    Le due prove scritte, che potranno anche consistere  in  appositi
quesiti  a  risposta  multipla  e/o  sintetica,  avranno  una  durata
predeterminata  dalla  commissione  esaminatrice  e,  comunque,   non
superiore a otto ore. 
    La commissione esaminatrice, alla prima  riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. 
    Per gli ammessi alle successive prove  pratiche  ed  orali  sara'
data comunicazione, all'indirizzo indicato a mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento ovvero per posta  elettronica  certificata  con
almeno  venti  giorni   di   anticipo,   del   giorno,   dell'ora   e
dell'ubicazione dei locali in cui dovranno sostenerle. 
    Sono  ammessi  alle  prove  pratiche  i  candidati  che   abbiano
riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in
ciascuna di esse. 
    Le prove pratiche si svolgono con modalita' anche semplificate  e
simulate predeterminate dalla Commissione che mettera' a disposizione
dei  candidati  le  apparecchiature  ed  i  materiali   eventualmente
necessari. Non e' consentito l'uso  di  apparecchiature  e  materiali
propri. 
    Alle  prove  pratiche  dovranno  presenziare  almeno  tre  membri
tecnici della Commissione appositamente  delegati  a  riferire  sulle
capacita' e abilita' di ciascun candidato. La Commissione, sulla base
del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto. 
    Sono ammessi al colloquio ed alle prove  di  lingua  straniera  i
candidati che abbiano  riportato  la  votazione  di  almeno  6/10  in
ciascuna prova pratica. 
    Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua
straniera se il candidato riporta una media di 7/10  nelle  prove  di
lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. 
    Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo  svolgimento
del colloquio, sono pubbliche e si svolgeranno  presso  il  Ministero
della Salute - o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta,
la commissione formera' l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  il
punteggio  attribuito  a  ciascuno  di   essi.   L'elenco   medesimo,
sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario,  sara'  affisso  nella
sede ove si svolgera' la prova d'esame. 
    La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei  voti
riportati nelle prove scritte, la  media  dei  voti  riportati  nelle
prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media  dei  voti
riportati nelle prove di lingua. 
    Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno  presentarsi
muniti di un documento di  identita'  o  di  riconoscimento.  Qualora
l'interessato sia in possesso di  un  documento  di  identita'  o  di
riconoscimento non in corso di  validita',  gli  stati,  le  qualita'
personali ed i fatti in esso  contenuti,  possono  essere  comprovati
mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari,  in
calce  alla  fotocopia  del  documento,  che  i  dati  contenuti  nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
    Per quanto non espressamente previsto nel presente  articolo,  si
osservano  -  ove  applicabili,  tenuto  conto   della   natura   non
concorsuale della procedura -  le  disposizioni  degli  articoli  dal
decimo al quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n.  487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernenti gli adempimenti  della  commissione  esaminatrice  e  dei
candidati durante e dopo lo svolgimento delle prove.