Art. 7 Accertamento del possesso dei requisiti I candidati risultati idonei devono comprovare - entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza - il possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal presente decreto. A tal fine, i candidati, devono presentare a seconda dei casi, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'unito schema (Allegato "B"). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico. Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire al Ministero della salute Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio - Ufficio III Gestione del personale - Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.