Art. 7 
 
 
               Accertamento del possesso dei requisiti 
 
 
    I candidati risultati idonei devono comprovare - entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta,
a pena di  decadenza  -  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissione
prescritti dal presente decreto. 
    A tal fine, i candidati, devono presentare a  seconda  dei  casi,
dichiarazione  sostitutiva  di   certificazione   e/o   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto   di   notorieta'   di   cui   agli   articoli
rispettivamente  46  e  47  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
mediante l'unito schema (Allegato "B"). La dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui  all'art.  38
dello stesso testo unico. 
    Le suddette dichiarazioni dovranno pervenire al  Ministero  della
salute Direzione generale del personale,  dell'organizzazione  e  del
bilancio - Ufficio III Gestione del personale - Viale Giorgio Ribotta
5 - 00144 Roma. 
    A norma dell'art. 71 del citato  testo  unico,  l'Amministrazione
effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'  delle
predette dichiarazioni sostitutive  con  le  conseguenze  di  cui  ai
successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni  rispettivamente
non veritiere o mendaci.