Art. 9 
 
 
                 Accesso agli atti del procedimento 
 
 
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della  sessione
d'esame e' escluso fino alla conclusione  della  relativa  procedura,
fatta salva la garanzia della visione degli atti  la  cui  conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.