Art. 3 
 
 
    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 22  maggio  2015  e  alla
seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 16 ottobre 2015  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
      a)  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione   di
dottore commercialista: 
        diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea
magistrale nella classe LM 56  (scienze  dell'economia);  diploma  di
laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale
nella classe LM 77 (scienze economico-aziendali)  ovvero  diploma  di
laurea rilasciato dalle facolta' di  economia  secondo  l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17,  comma  95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero  altro  titolo  di  studio
conseguito all'estero, riconosciuto  idoneo,  da  attestare  con  una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      per l'abilitazione all'esercizio della professione  di  esperto
contabile: 
        diploma di laurea  nella  classe  17  o  nella  classe  L  18
(scienze dell'economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o
nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto  idoneo,  da  attestare  con  una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Per l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  dottore
commercialista e per l'abilitazione all'esercizio  della  professione
di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di  cui
all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; 
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
    Sono inoltre tenuti a versare all'economato  dell'Universita'  il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997,  n.  306.  La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra; 
      c) certificato di compimento del tirocinio,  da  attestare  con
una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'Universita'  o   dell'Istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
    I candidati che al momento della presentazione della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi. 
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.