Art. 4 
 
 
    La  Commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di Sezione del
Consiglio di Stato, da  un  Presidente  di  Sezione  della  Corte  di
Cassazione e da un professore ordinario di  diritto  privato  di  una
delle Universita' statali di Roma. 
    Per le prove facoltative di lingue straniere, la  commissione  e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    I componenti ed il segretario della Commissione saranno  nominati
con successivo provvedimento.