Art. 11 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame, e' fatto divieto alle  candidate  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova e' vietato  alle  candidate  di  portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro  e
con l'esterno. 
    3. La candidata che contravviene a tali disposizioni  e'  esclusa
dal concorso. 
    4. L'esito della prova  culturale  e'  pubblicato  sul  sito  del
Ministero della giustizia.