Art. 15 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La commissione di cui all'art. 9 redige per le sole  aspiranti
idonee  alla  prova  scritta  che  hanno  superato  gli  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la graduatoria di merito secondo: 
      a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
      b) i titoli di seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio di cui  al  fac-simile  in  «Allegato  2»,
rilasciata dalle competenti Autorita' Militari: 
        valutazione del periodo  o  periodi  di  servizio  svolti  in
qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno; 
        missioni in teatro operativo fuori area; 
        valutazione      relativa      all'ultima      documentazione
caratteristica; 
        riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
        titolo di studio; 
        conoscenza accertata secondo standard NATO,  di  una  o  piu'
lingue straniere; 
        esito        dei        concorsi        di        istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
        eventuali altri attestati e brevetti. 
    2. I  titoli  sopra  indicati  sono  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio, di cui al precedente art.  6,  rilasciato
dalle competenti Autorita' Militari. 
    3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante  il
periodo o i periodi prestati  dalle  candidate  quali  volontarie  in
ferma prefissata di un anno (VFP1), posseduti alla data  di  scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    4.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    5. La valutazione dei titoli e' effettuata  nei  confronti  delle
sole candidate che, superata la prova scritta d'esame, sono convocate
agli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  nei  limiti  di  cui
all'art. 10, comma 9. 
    6. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso.