Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti: a) Appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.68 e successive modificazioni. b) Diploma di istruzione secondaria di primo grado. c) Eta' non inferiore agli anni diciotto; d) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e) Idoneita' fisica all'impiego per il profilo professionale di «operatore alla custodia , vigilanza e accoglienza». f) Non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente, salvo avvenuta riabilitazione, ne' aver procedimenti penali in corso. g) Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ne' dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. h) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo. 2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di avviamento a selezione dei lavoratori. 3. Resta ferma la facolta' per l'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della selezione, alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti.