Art. 7 Esito delle prove 1. Al termine delle prove di cui all'articolo 6, la Commissione esaminatrice esprime un giudizio circa la idoneita' o meno del candidato a svolgere le funzioni di cui al presente bando. 2. Il giudizio di cui al comma 1 viene reso pubblico mediante affissione nella sede di esame, al termine di ciascuna giornata di svolgimento della prova orale.