Art. 7 
 
 
                          Esito delle prove 
 
 
    1. Al termine delle prove di cui all'articolo 6,  la  Commissione
esaminatrice esprime un  giudizio  circa  la  idoneita'  o  meno  del
candidato a svolgere le funzioni di cui al presente bando. 
    2. Il giudizio di cui al comma 1  viene  reso  pubblico  mediante
affissione nella sede di esame, al termine di  ciascuna  giornata  di
svolgimento della prova orale.