Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare: 
      a) gli  Ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito  -
appartenenti  a  una  delle  Armi   o   Corpi   che   consentono   la
partecipazione  ai  rispettivi  concorsi  indicati  nell'allegato   A
(costituente parte integrante del presente bando) - in  congedo  dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  Tali  Ufficiali  non
devono aver riportato un giudizio di inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli Ufficiali  in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, hanno completato almeno un  anno  di  servizio  in
tale posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle
Forze di completamento, per  essere  stati  richiamati  per  esigenze
correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero   impegnati   in
attivita' addestrative, operative e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  Ufficiali  di
complemento che sono stati richiamati, a  mente  dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d)  i  Sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  Marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  che  consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante  del
presente bando). 
    Detto personale deve aver  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art.  679,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero  aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza  se  reclutato  ai
sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    Detto personale, inoltre, deve  aver  svolto  almeno  1  anno  di
comando di plotone o reparto  corrispondente  ovvero  di  impiego  in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione  di  appartenenza,
riportando qualifiche non  inferiori  a  "nella  media"  e  non  aver
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma  1  i  Sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  Sergenti
dell'Esercito  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno 3 anni di
permanenza in detto ruolo; 
      f) i frequentatori dei corsi  normali  dell'Accademia  militare
dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno  del  previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  Tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,  non  hanno
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore  nell'ultimo  anno.  Il  personale  giudicato  idoneo   non
vincitore in  precedenti  concorsi  per  la  nomina  a  Ufficiale  in
servizio permanente del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui  alle  lettere
a) e b) del comma 1 del precedente art. 1. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi,  di  cui  al  successivo
art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
        2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 
        3) 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive modificazioni e integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro
scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente
deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio incondizionato quali Ufficiali in  servizio  permanente  dei
ruoli  speciali  dell'Esercito,  da  accertarsi  con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 11, 12 e 13; 
      b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della  condotta
e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa; 
      c)  per  il   personale   appartenente   alla   categoria   dei
Marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel  ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1,  lettera
a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero almeno 3  anni
di  anzianita'  nel  ruolo  di  provenienza  se  reclutati  ai  sensi
dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 
    5. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  2,  lettera  b)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del  conferimento  della  nomina  a  Ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.