Art. 7 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 6, saranno sottoposti,  a  cura
della  commissione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lett.  c),   ad
accertamenti  attitudinali,  di  cui   all'art.   641   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consistenti  nello  svolgimento  di
una serie di prove (uno o piu' test e/o questionari, eventuali  prove
di performance, intervista attitudinale di selezione,  colloquio  con
la  commissione  attitudinale)  volte  a  valutare  il  possesso  dei
requisiti   attitudinali   e   delle   potenzialita'   indispensabili
all'espletamento  delle  mansioni   di   carabiniere   effettivo   ed
all'assunzione delle discendenti responsabilita'.  Tali  accertamenti
si  sostanziano  in  un'indagine  conoscitiva  e  valutativa  per  il
riconoscimento  delle  caratteristiche  attitudinali   indispensabili
all'espletamento  delle  mansioni  di  carabiniere  effettivo.   Essi
saranno  svolti  con  le  modalita'  definite  in  apposito   decreto
dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  che
sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento  della  prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 6, comma 1,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,  sara'   considerato
rinunciatario e quindi escluso  dal  concorso,  quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad  eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione  e
Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della
prova stessa, avverra'  esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (che  sara'
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  da  cui
e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso). 
    3. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti attitudinali, che sara'  comunicato  per  iscritto
agli  interessati  seduta  stante,   e'   definitivo.   Pertanto,   i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    4. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari e  di  quelli  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma.