Art. 7 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 6, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), ad accertamenti attitudinali, di cui all'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (uno o piu' test e/o questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. Tali accertamenti si sostanziano in un'indagine conoscitiva e valutativa per il riconoscimento delle caratteristiche attitudinali indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo. Essi saranno svolti con le modalita' definite in apposito decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri che sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di cui all'art. 6, comma 1, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso). 3. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 4. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.