Art. 14 
 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1.  La  commissione  valutatrice   provvede   a   compilare   una
graduatoria di merito generale (che verra' utilizzata per il  settore
d'impiego «CEMM navale  e  CP»)  e  una  graduatoria  di  merito  per
ciascuno degli altri settori d'impiego di cui all'art.  1,  comma  3,
lettere b), c), d), e) e f). 
    2. La commissione  valutatrice,  effettuata  la  valutazione  dei
titoli di cui al precedente art. 9, forma le seguenti graduatorie  di
merito: 
    graduatoria generale; 
    per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti»; 
    per il settore  d'impiego  «Componente  aeromobili»  (graduatoria
unica per CEMM e CP). 
    Le graduatorie di merito per i settori d'impiego  «CEMM  anfibi»,
«CEMM palombari» e «CEMM incursori» sono invece formate in base  alla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nelle prove di efficienza fisica. 
    La posizione nella graduatoria generale  dei  candidati  inseriti
nelle  graduatorie  di  merito  dei  settori  d'impiego  delle  Forze
speciali e Componenti specialistiche sara' considerata solo allorche'
si verifica una delle seguenti evenienze: 
    candidato inidoneo al richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze
speciali e Componenti specialistiche e idoneo  al  settore  d'impiego
«CEMM navale e CP»; 
    candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d'impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche. 
    Nel caso di inidoneita'  al  richiesto  settore  d'impiego  delle
Forze speciali e Componenti specialistiche  e  di  idoneita'  per  il
settore d'impiego «CEMM navale e CP» i candidati,  qualora  utilmente
collocati  nella  graduatoria  generale,   verranno   convocati   per
l'incorporazione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ovvero
con il primo incorporamento utile. 
    I concorrenti idonei  non  vincitori  per  il  richiesto  settore
d'impiego delle Forze speciali e Componenti  specialistiche,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con
il 4° incorporamento. 
    3. Nella redazione delle graduatorie  di  merito  la  commissione
valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al  precedente
art. 1, comma 4. 
    Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara'  data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. 
    In  caso  di  ulteriore  parita'  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    Le  graduatorie  di  merito   saranno   approvate   con   decreto
interdirigenziale emanato dalla  DGPM  di  concerto  con  il  Comando
generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto.  Dette  graduatorie
saranno pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa - consultabile
nel                           sito                           internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale.  I  candidati  potranno,  inoltre,
consultare  il  punteggio  ottenuto  e  la   propria   posizione   in
graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito  internet  del
Ministero della difesa e in quello della Marina militare. 
    4. Le graduatorie sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  il
presente bando, ferma restando la previsione dell'art. 15.