Art. 14 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale (che verra' utilizzata per il settore d'impiego «CEMM navale e CP») e una graduatoria di merito per ciascuno degli altri settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f). 2. La commissione valutatrice, effettuata la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, forma le seguenti graduatorie di merito: graduatoria generale; per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti»; per il settore d'impiego «Componente aeromobili» (graduatoria unica per CEMM e CP). Le graduatorie di merito per i settori d'impiego «CEMM anfibi», «CEMM palombari» e «CEMM incursori» sono invece formate in base alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove di efficienza fisica. La posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sara' considerata solo allorche' si verifica una delle seguenti evenienze: candidato inidoneo al richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo al settore d'impiego «CEMM navale e CP»; candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche. Nel caso di inidoneita' al richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e di idoneita' per il settore d'impiego «CEMM navale e CP» i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati per l'incorporazione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ovvero con il primo incorporamento utile. I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il 4° incorporamento. 3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 4. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa e in quello della Marina militare. 4. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell'art. 15.