Art. 15 Procedure per il ripianamento dei posti non coperti In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potra' autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti non coperti. Non e' invece consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si verifichino in un qualsiasi settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori di altro settore d'impiego. A seguito della mancata copertura di posti nel 4° incorporamento per le rinunce che si dovessero verificare entro il 12° giorno dalla data di inizio dell'incorporamento stesso, Maridirselez e' autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito generale.