Art. 15 
 
 
         Procedure per il ripianamento dei posti non coperti 
 
 
    In  caso  di   mancata   copertura   dei   posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all'art. 1, comma  2,
su richiesta dello  Stato  maggiore  della  Marina,  la  DGPM  potra'
autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il  solo  settore
d'impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti non coperti.
Non e' invece consentito il ripianamento di eventuali vacanze che  si
verifichino in un qualsiasi settore d'impiego delle Forze speciali  e
Componenti specialistiche con i candidati  idonei  non  vincitori  di
altro settore d'impiego. A seguito della mancata copertura  di  posti
nel 4° incorporamento per le  rinunce  che  si  dovessero  verificare
entro il 12° giorno dalla data di inizio dell'incorporamento  stesso,
Maridirselez e' autorizzata a convocare altrettanti candidati  idonei
secondo l'ordine della graduatoria di merito generale.