Art. 7 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte  a  consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Maridirselez e' delegata dalla  DGPM  allo  svolgimento  delle
operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art.
2, comma 1 nei  limiti  specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a
effettuare le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,  tranne  quelle
relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2,
comma 1, lettere g), h)  e  i)  e  dell'assenza  di  sentenze/decreti
penali  di  condanna  per  delitti  non   colposi,   nonche'   quelle
concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    La stessa Maridirselez provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvederanno a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP
1 nella Marina militare agli accertamenti attitudinali. 
    5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) insediata presso il Centro di selezione della Marina  militare  di
Ancona provvedera' inoltre a escludere dalla  prosecuzione  dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 6,  comma  1,
lettera l). I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
d) provvedera' altresi'  a  escludere  dalla  prosecuzione  dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego  richiesto  i  candidati  giudicati
inidonei alle  prove  di  efficienza  fisica.  I  predetti  candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP». 
    7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto  provvedera'
a escludere dalla prosecuzione dell'iter  concorsuale  nel  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche: 
    per il settore  d'impiego  «CEMM  sommergibilisti»,  i  candidati
giudicati  inidonei  all'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica
specifica presso COMGRUPSOM; 
    per il settore d'impiego «CEMM  anfibi»,  i  candidati  giudicati
inidonei  all'accertamento  dell'idoneita'   psico-fisica   specifica
presso la Brigata Marina San Marco; 
    per i settori d'impiego «CEMM incursori» e  «CEMM  palombari»,  i
candidati   giudicati   inidonei   all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso COMSUBIN; 
    per il settore d'impiego  «Componente  aeromobili»,  i  candidati
giudicati inidonei  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi  di
navigazione  aerea  presso  l'Istituto   di   medicina   aerospaziale
dell'Aeronautica militare. 
    I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego «CEMM navale e CP». 
    8. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    9.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati  all'Autorita'  giudiziaria,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I candidati esclusi da precedenti bandi  di  reclutamento  di
VFP 1, se in possesso dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare
domanda per il presente bando. 
    11. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.