Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6, lettere f) e h), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado: ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio: 1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 10; 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9; 4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 5; 5) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4; c) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio (si evidenzia che altri tipi di brevetto - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): 1) brevetto P (valido solo per piscina) o IP (valido per acque interne e piscina): punti 2; 2) brevetto MIP (valido per mare, acque interne e piscina), non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3; d) patente nautica: 1) categoria B, per condotta di navi da diporto: punti 4; 2) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto senza limiti, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3; 3) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia costiere, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2; e) patente di guida civile: 1) categoria B: punti 1; 2) categoria BE: punti 1,25; 3) categoria C1/C: punti 1,5; 4) categoria D1/D: punti 1,75; 5) categoria D1E/DE: punti 2; f) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera c): 1) allievo istruttore: punti 1; 2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2; g) brevetto di maestro di salvamento ovvero di istruttore nelle arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere c) e f): punti 3; h) brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione italiana vela: punti 2; i) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nella Marina militare: punti 0,5; j) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del Codice della navigazione: punti 1. 2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.