Art. 9 
 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 
 
 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  successivo   art.   10,   la
commissione valutatrice redige le  graduatorie  di  cui  all'art.  6,
lettere f) e h), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli  di
merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
    ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
      b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio: 
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui al precedente punto 1): punti 10; 
    3)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2): punti 6, con incremento di punti 0,075 per  ogni  voto
superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 9; 
    4)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3): punti 5; 
    5) diploma di istruzione  secondaria  (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 4; 
      c) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di  salvataggio
(si evidenzia che altri tipi di brevetto - diversi da quelli P, IP  e
MIP - non costituiscono titolo di merito): 
    1) brevetto P (valido solo per piscina) o IP  (valido  per  acque
interne e piscina): punti 2; 
    2) brevetto MIP (valido per mare, acque interne e  piscina),  non
cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 3; 
      d) patente nautica: 
    1) categoria B, per condotta di navi da diporto: punti 4; 
    2) categoria A, per condotta di  imbarcazioni  da  diporto  senza
limiti, non cumulabile con il punteggio di cui  al  precedente  punto
1): punti 3; 
    3) categoria A, per condotta di imbarcazioni da diporto entro  12
miglia costiere, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2): punti 2; 
      e) patente di guida civile: 
    1) categoria B: punti 1; 
    2) categoria BE: punti 1,25; 
    3) categoria C1/C: punti 1,5; 
    4) categoria D1/D: punti 1,75; 
    5) categoria D1E/DE: punti 2; 
      f) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione
italiana  nuoto,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui   alla
precedente lettera c): 
    1) allievo istruttore: punti 1; 
    2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui  al
precedente punto 1): punti 2; 
    g) brevetto di maestro di salvamento ovvero di  istruttore  nelle
arti marinaresche per il salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti,
non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere  c)  e
f): punti 3; 
    h) brevetto di istruttore di vela  rilasciato  dalla  Federazione
italiana vela: punti 2; 
    i) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a  qualunque
titolo e senza demerito, nella Marina militare: punti 0,5; 
    j) iscrizione al personale marittimo  di  cui  all'art.  114  del
Codice della navigazione: punti 1. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Le graduatorie dei candidati  da  ammettere  alla  fase  degli
accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa.